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JOBS ACT SUL "LAVORO AUTONOMO": LE PRINCIPALI NOVITÀ IN VIGORE DAL 14 GIUGNO 2017
Data: 15/06/2017

Legge, 22/05/2017 n° 81, G.U. 13/06/2017.


La normativa in vigore dal 14 giugno 2017 si suddivide in due parti:


- la prima dedicata al lavoro autonomo non imprenditoriale;


- la seconda introduce lo smart working o “lavoro agile” per i lavoratori dipendenti: CLICCA QUI.


Analizziamo di seguito in estrema sintesi alcuni dei principali aspetti innovativi delle disposizioni rivolte alle partite IVA:


a)    Il contratto di incarico:


- forma scritta obbligatoria per il committente se richiesta dal professionista;

 

- inefficaci le clausole del contratto che prevedono pagamenti, da parte del committente, oltre i 60 giorni dal ricevimento della fattura o da un’equivalente richiesta di pagamento;

 

- prive di efficacia le clausole che attribuiscono al committente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di recedere dalle prestazioni continuative senza un congruo preavviso;

 

- in caso di mancato pagamento da parte del committente, si vedranno applicati i termini legali per il pagamento degli interessi di mora secondo la disciplina comunitaria vigente, applicabili quando non esista già una specifica clausola contrattuale.

 

b)     Il sostegno al reddito. Ampliato il campo di intervento della DIS-COLL:

 

-      diventa un ammortizzatore sociale strutturale per i lavoratori parasubordinati, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che si trovino in uno stato di disoccupazione involontaria;

 

-   a partire dal 01 luglio 2017, potranno richiederla anche gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, disoccupati. 

c)     I diritti dei genitori lavoratori autonomi:

 

- è permesso alle lavoratrici madri di emettere fattura durante il periodo di astensione obbligatoria;


- durante i primi tre anni di vita del bambino sarà possibile per i genitori lavoratori – anche adottivi o affidatari - richiedere il congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi.

 

d)    Gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore autonomo:

 

- non determinerà l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. 

 

e)     Sportello dedicato al lavoro autonomo:

 

- prevista l’istituzione nei centri per l’impiego e presso i soggetti privati autorizzati all’attività di intermediazione. Si crea così un punto di riferimento per conoscere nuove opportunità di business presso i privati o le pubbliche amministrazioni.

 

f)      Formazione e aggiornamento professionale:

 

- integrale deducibilità nel limite massimo di 10.000 euro annui dei costi legati alla partecipazione a convegni, congressi e l’iscrizione a master e corsi di aggiornamento;

- integrale deducibilità nel limite massimo di 5.000 euro annui per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità.


Fonte: Legge, 22/05/2017 n° 81, G.U. 13/06/2017.

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