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Covid19:informazioni ufficialiData: 15/04/2021
03/04/2021 - Informiamo che con nuova Ordinanza del Ministero della Salute, da martedì 06 aprile 2021, la REGIONE MARCHE è in ZONA ARANCIONE:
a) riaprono gli esercizi commerciali, gli estetisti e i parrucchieri;
b) restano chiuse le attività dei servizi di ristorazione, che possono effettuare solo asporto e consegne a domicilio;
c) ci si può muovere all'interno del proprio comune di residenza (chi risiede in un comune sotto i 5mila abitanti può spostarsi in un raggio di 30km, ma senza raggiungere i capoluoghi di provincia);
d) sarà possibile lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone, tra le ore 5:00 e le ore 22:00.
02/04/2021 - Dal 07 aprile al 30 aprile 2021 nuove misure restrittive per emergenza Covid-19
Informiamo che il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 7 aprile ed il 30 aprile 2021.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021
dell’applicazione delle disposizioni
del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. In particolare:
·
l’applicazione nelle zone gialle delle
misure della zona arancione;
·
l’estensione delle misure previste per
la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi
(superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle
varianti) sia con
ordinanza del Ministro della Salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
·
la possibilità, nella zona arancione,
di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in
ambito comunale.
·
la possibilità entro il 30 aprile di
apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche
deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, si prescrive:
·
che dal 7 al 30 aprile 2021
sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi
educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività
didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola
secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è
confermato lo svolgimento delle attività
in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione;
mentre in zona rossa
le relative attività
si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di
svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali.
· l'esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
l’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).
27/03/2021 - Informiamo che con nuova Ordinanza del Ministero della Salute, in relazione alle nuove disposizioni del D.L. Pasqua 2021, a fronte della rilevazione settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, la REGIONE MARCHE è automaticamente in ZONA ROSSA anche la settimana a venire, da lunedì 29 marzo 2021 fino a martedì 06 aprile 2021.
24/03/2021 - Decreto Sostegni: le principali misure per le imprese
A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge (c.d. Decreto Sostegni) che introduce misure urgenti in materia di di lavoro e di sostegno alle imprese e agli operatori economici e connesse all’emergenza da Covid-19, riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità d'interesse per le PMI.
1) Sostegno alle imprese
Si prevede un contributo a fondo perduto
per:
- i soggetti titolari di partita
IVA che svolgono attività
d’impresa, arte o professione,
- per gli enti non commerciali e del terzo
settore,
con ricavi fino a 10 milioni di euro, senza più alcuna limitazione
settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche (codici
ATECO).
Il contributo a fondo perduto spetta
a condizione che:
- l'ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto
all'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
Per determinare correttamente i
predetti importi, si fa riferimento:
- alla data di effettuazione
dell'operazione di
cessione di beni o di prestazione dei servizi (art. 6 DPR n. 633/1972). Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate,
dovrà essere considerata
la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni
di beni) o dei
documenti equipollenti (prestazioni di servizio)
richiamati nella fattura. Un’eventuale emissione anticipata della fattura
(sia per le cessioni che per le prestazioni) o il pagamento anticipato, anche in
forma di acconto, del corrispettivo (per le sole cessioni)
integra il momento di
effettuazione dell’operazione.
A tal fine valgono le seguenti indicazioni principali:
- devono essere considerate tutte
le fatture attive
(al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- occorre tenere conto delle note di
variazione di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972 aventi
data compresa tra il
1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- concorrono a formare l’ammontare del
fatturato anche le cessioni
di beni ammortizzabili.
Gli importi dell’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza vengono determinati:
- dividendo l’importo complessivo
del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero
dei mesi in cui la Partita IVA è stata attiva nell’anno.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in
misura pari all'importo ottenuto applicando
una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 e l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi
non superiori a 100mila
euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a
400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
In ogni caso, tale importo:
- non potrà essere inferiore a 1.000 euro per
le persone fisiche
e a 2.000 euro per
gli altri soggetti
e non potrà
essere superiore a
150mila euro per beneficiario.
Il contributo potrà essere erogato:
- tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario, oppure
- come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Le domande potranno essere presentate:
- a partire dal 30 marzo al 28 maggio 2021.
Si prevede:
·
la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021 per
i lavoratori delle aziende
che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria
(soprattutto industria e
agricoltura);
·
la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per
i lavoratori delle aziende
coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario);
·
la proroga della Cassa integrazione ordinaria, senza
contributi addizionali, legata all’emergenza «Covid», fino al 30 giugno 2021 (13 settimane dal 1 aprile al 30 giugno);
· proroga della Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario, senza contributi addizionali, legati all’emergenza «Covid», fino al 31 dicembre 2021 (28 settimane dal 1 aprile al 31 dicembre);
una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi.
3) Misure Fiscali
Si prevede:
- cancellazione delle cartelle esattoriali
fino a 5.000 euro
del periodo 2000-2010
per i soggetti con reddito
inferiore a 30.000 euro;
- definizione agevolata degli
avvisi bonari
sui periodi di imposta
2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del volume d’affari del 30%
rispetto al 2019; - proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile 2021.
15/03/2021 - Decreto Legge Pasqua 2021: dal 15 marzo al 6 aprile nuove misure restrittive per emergenza Covid-19.
Informiamo che:
- il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra oggi, lunedì 15 marzo, e il 6 aprile 2021.
- con nuova Ordinanza del Ministero della Salute la REGIONE MARCHE è in ZONA ROSSA da oggi, lunedì 15 marzo, per due settimane.
Quali le principali novità del D.L. Pasqua:
Il testo prevede fino al 6 aprile 2021:
·
alle regioni in zona gialla
si applicano
le regole
previste per la zona
arancione dal
DPCM del 2 marzo 2021.
·
Le Regioni con incidenza
cumulativa settimanale dei contagi
superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti passano automaticamente alle
regole
previste per la zona
rossa dal DPCM del 2 marzo 2021.
- facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di applicare le misure previste per
la zona rossa, o
ulteriori motivate misure più restrittive nelle Province in cui si
verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi
ogni 100mila abitanti o nelle aree in cui la circolazione
di varianti di
SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca
malattia grave.
·
Dal 15 marzo
al 02 aprile e il 06 aprile nelle Regioni
in cui si applicano le misure stabilite per la zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo
spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno,
tra le ore 05:00 e le
ore 22:00, nei limiti di due
persone.
·
Dal 15 marzo
al 02 aprile e il 06 aprile nelle Regioni
in cui si applicano le misure stabilite per la zona rossa, invece, lo
spostamento nelle abitazioni private di cui al punto precedente non è consentito: spostamenti
consentiti solo per motivazioni legate al lavoro, a motivi di salute e
necessità.
· Nei giorni 03, 04 e 05 aprile, sull'intero territorio nazionale (ad eccezione della zona bianca) si applicano le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, tuttavia, in ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le ore 22:00, nei limiti di due persone.
Famiglie e didattica a distanza: i lavoratori dipendenti possono usufruire di congedi parzialmente retribuiti; i lavoratori autonomi, forze dell’ordine e operatori sanitari possono, invece, optare per un contributo di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
09/03/2021 - Informiamo che con Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Marche n. 10 dell'8 marzo 2021, da domani, mercoledì 10 marzo 2021, la PROVINCIA DI PESARO URBINO è in ZONA ROSSA almeno sino a domenica 14 marzo 2021 (compresa).
Quali le principali prescrizioni che si applicano in Zona Rossa
04/03/2021 - Pubblicato il DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021: le principali novità per emergenza Covid-19
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 sarà in vigore dal 06 marzo 2021 al 06 aprile 2021, in sostituzione delle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.
Viene confermato, fino al 27 marzo 2021, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
La REGIONE MARCHE permane in ZONA ARANCIONE sino all'adozione di nuova Ordinanza del Ministero della Salute di riclassificazione del rischio e comunque non oltre il 15 marzo 2021.
Di seguito una sintesi delle principali novità:
ZONE BIANCHE
Si prevede la cessazione delle misure restrittive, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali:
- l’obbligo di indossare la mascherina;
- mantenere le distanze interpersonali;
- i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
SCUOLA
Zone rosse
- Sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari.
- Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti Covid-19;
- nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
- nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
- Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato.
- Dal 27 marzo 2021, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
- Dal 27 marzo 2021, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
- Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.
28/02/2021 - Informiamo che con nuova Ordinanza del Ministero della Salute da domani, lunedì 1 marzo 2021, la REGIONE MARCHE sarà in ZONA ARANCIONE.
Ecco le principali prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 applicate:
- coprifuoco confermato dalle ore 22:00 alle ore 05:00.
- Vietato ogni spostamento tra comuni se non per comprovate motivazioni di lavoro, salute o necessità.
- Spostamento, in ambito comunale, è consentito sempre verso una abitazione privata, una volta al giorno, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e/o disabili e/o non autosufficienti.
- Consentito lo spostamento da comuni con meno di 5000 abitanti, entro 30 km ma non verso i capoluoghi.
- Le attività dei pubblici esercizi (tra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono sospese; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli hotel limitatamente ai propri clienti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna al domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto. Per i bar l’asporto è consentito solamente fino alle ore 18:00.
- Sospese attività di mostre e musei e luoghi di cultura.
24/02/2021 - Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021: prorogato fino al 27 marzo 2021 il divieto di spostamento tra Regioni per emergenza Covid-19
Informiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Quali le principali novità:
Il testo prevede fino al 27 marzo 2021:
- su tutto il territorio nazionale, la prosecuzione del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;
· gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti;
nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
15/02/2021 - Decreto Legge n. 12 del 12 febbraio 2021: proroga del divieto di spostamento tra Regioni per emergenza Covid-19
Informiamo che dal 16 febbraio al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
31/01/2021 - Informiamo che da domani, lunedì 1 febbraio 2021, la REGIONE MARCHE sarà in ZONA GIALLA sino ad eventuale nuova riclassificazione del rischio da adottare con Ordinanza del Ministero della Salute.
Ecco le principali prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 applicate:
- coprifuoco confermato dalle ore 22:00 alle ore 05:00
- consentita attività motoria o fisica all'aria aperta
- sospese attività di palestre o piscine, centri benessere e centri termali
- manifestazioni pubbliche solo in forma statica
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche o locali assimilati
- sospesi congressi, convegni e altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, tutte le cerimonie pubbliche devono essere in assenza di pubblico
- musei e altri luoghi di cultura aperti da lunedì a venerdì, non nei giorni festivi, con ingresso contingentato e senza assembramenti
- aperti i negozi al dettaglio, nel rispetto dei protocolli
- nelle giornate festive e prefestive chiusi i negozi all'interno degli centri commerciali, gallerie, mercati e parchi commerciali
- le attività dei pubblici esercizi (tra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite della ore 05:00 alle ore 18:00; consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18:00 è vieto il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli hotel limitatamente ai propri clienti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna al domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto. Per i bar l’asporto è consentito solamente fino alle ore 18:00
16/01/2021 - DPCM 14 gennaio 2021: misure restrittive di contrasto e contenimento emergenza Covid-19 per aree di rischio
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021, sono entrate in vigore le nuove prescrizioni che sostituiscono quelle del precedente DPCM del 3 dicembre e che avranno validità fino al 5 marzo 2021.
Confermata la classificazione delle misure restrittive su base regionale per aree di rischio "gialle", "arancioni" e "rosse". È, inoltre, istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree "gialle", "arancioni" e "rosse" ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
Con nuova Ordinanza emanata dal Ministero della Salute, da domenica 17 gennaio 2021, la REGIONE MARCHE è in ZONA ARANCIONE per almeno 15 giorni.
Quali le principali prescrizioni:
MISURE NAZIONALI
- Obbligo di avere con sempre con sé i dispositivi di protezione individuale e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni e all’aperto.
- Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute da giustificare con il modulo di autocertificazione.
- È consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Resta la possibilità di chiudere al pubblico le strade e le piazze dove si possono creare assembramenti per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
- Confermata la chiusura alle 18:00 per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con limite massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
- Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati.
- Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.
- È consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
- Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Dal 18 gennaio 2021 per le scuole secondarie di secondo grado didattica in presenza almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza, con uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti conpatologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa.
- Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza.
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
- Apertura di musei e mostre dal lunedì al venerdì, nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione.
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio.
- Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite.
- È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto.
- Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, di livello agonistico e di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP).
- Apertura impianti sciistici consentita dal 15 febbraio 2021.
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione.
- È consentito, esclusivamente in ambito del territorio comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostamenti consentiti anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia.
- Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering.
- È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22:00, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro o di salute o di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.
- È consentito, esclusivamente in ambito del territorio comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostamenti consentiti anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia.
- Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
- Sono chiusi i mercati non alimentari.
- Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.
- È consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22:00, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
- Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.
- È sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto.
- Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.
- È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
15/01/2021 - Decreto Milleproroghe 2021 e ulteriori misure in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari per emergenza Covid-19
Il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) e il Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021 con le misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari per emergenza da Covid-19.
Quali le principali prescrizioni:
Decreto Milleproroghe 2021
Il testo prevede, in particolare:
- proroga al 31 marzo 2021 dell'utilizzo della procedura semplificata di smart working;
proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie;
- lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi), per effetto della proroga, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021;
- proroga al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020, della norma originaria) dell'obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza;
- posticipo di un anno, dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022, del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria;
- sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data;
- ulteriore proroga fino al 30 giugno 2021 del blocco degli sfratti per morosità degli immobili, anche ad uso non abitativo.
Il testo prevede, in particolare:
ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari;
fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti sospesi, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021;
- differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza;
restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo;
prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.
15/01/2021 - Prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza Covid-19 e nuove limitazioni agli spostamenti fino al 5 marzo 2021
Informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che:
- proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19,
- introduce nuove limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale in vigore da domani, sabato 16 gennaio 2021, e sino al 5 marzo 2021.
Il testo prevede che:
fino al 15 febbraio 2021, è confermato il divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree "gialle", "arancioni" e "rosse" ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
Entro la giornata odierna, di venerdì 15 gennaio 2021, sarà emanato il nuovo DPCM con le prescrizioni da applicare a partire da domani, sabato 16 gennaio 2021, alle aree "gialle", "arancioni" e "rosse", che dovrebbero, tuttavia, restare sostanzialmente inalterate rispetto a quelle già attualmente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. Pare attesa l'aggiunta di:
- divieto di asporto per i bar dopo le ore 18:00;
- riapertura nei giorni feriali in area "gialla" dei musei;
- chiusura degli impianti sciistici ancora fino al 15 febbraio 2021.
Le successive e nuove Ordinanze del Ministero della Salute determineranno la classificazione delle Regioni per aree di rischio "gialle", "arancioni" e "rosse" (presumibilmente a partire da questo fine settimana).
11/01/2021 - Informiamo che da oggi, lunedì 11 gennaio 2021, le MARCHE restano in ZONA GIALLA sino a venerdì 15 gennaio 2021.
Con l’aggiunta del divieto di spostamento tra regioni, salvo comprovate esigenze lavorative, di necessità o salute, ecco le principali misure di contenimento anticontagio da Covid-19 applicate: clicca qui
07/01/2021 - Le misure decise dal Governo per il periodo che va dal 7 al 15 gennaio 2021 per emergenza Covid-19
Informiamo che è stato pubblicato il Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2021 che introduce nuove limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale per il periodo in vigore da oggi, 7 gennaio, al 15 gennaio 2021.
Quali le principali prescrizioni
Il testo prevede che:
- nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sono vietati su tutto il territorio nazionale gli spostamenti tra regioni o province autonome differenti, salvo comprovate ragioni lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute. Resta ferma la possibilità di rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione con l’esclusione degli spostamenti verso seconde case che si trovano in altre regioni o province autonome.
- nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 l'Italia sarà "zona gialla" (articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020), rinforzata in merito alle regole sugli spostamenti che hanno carattere nazionale.
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, invece, tutto il territorio nazionale sarà “zona arancione”, applicandosi le limitazioni ad essa connesse (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Resta salva la facoltà di spostarsi per la popolazione residente nei Comuni fino a 5000 abitanti nel raggio di 30 chilometri ma non verso i capoluoghi di provincia.
- viene confermato fino al 15 gennaio 2021 la possibilità nella “zona rossa” di spostarsi, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, una sola volta al giorno verso un’abitazione privata della propria regione nel limite di 2 persone, a cui potranno aggiungersi figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti che con esse convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse” a partire dall'11 gennaio 2021.
Il testo interviene, infine, sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50% degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio 2021.
Segnaliamo che per quanto concerne la REGIONE MARCHE, il Presidente Acquaroli ha firmato l’ordinanza per far proseguire fino al 31 gennaio 2021 la didattica a distanza al 100% nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.
22/12/2020 - Rinnovato accordo Confapi-ABI per la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per emergenza Covid-19
Comunichiamo che Confapi, insieme ad ABI (Associazione Bancaria Italiana) e alle altre associazioni datoriali nazionali, ha sottoscritto l’accordo che proroga al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti.
In conformità con le nuove linee guida EBA (Autorità Bancaria Europea), la sospensione del pagamento delle rate non deve superare i nove mesi, comprensivi degli eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Inoltre, informiamo che, nell’ambito del tavolo unitario cui Confapi partecipa con ABI e alle altre associazioni nazionali, è stata sottoscritta una lettera congiunta indirizzata alle principali istituzioni europee per richiedere con forza la sospensione dell'applicazione delle norme europee in materia di definizione di default.
19/12/2020 - Le nuove limitazioni allo spostamento delle persone nel periodo natalizio per emergenza Covid-19
Informiamo che è stato pubblicato il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 che introduce nuove limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale nel periodo natalizio.
Quali le principali prescrizioni:
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:
- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “Decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
05/12/2020 - Informiamo che con nuova Ordinanza del ministero della Salute da domani, domenica 6 dicembre 2020, le MARCHE vengono inserite in ZONA GIALLA per almeno 15 giorni.
Le principali misure di contenimento anticontagio da Covid-19 applicate: clicca qui
04/12/2020 - DPCM 3 dicembre 2020: misure restrittive di contrasto e contenimento emergenza Covid-19 per aree di rischio
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020, a partire da oggi, 4 dicembre 2020, entrano in vigore le nuove prescrizioni che sostituiscono quelle del precedente DPCM del 3 novembre e che avranno validità fino al 15 gennaio 2021.
Il nuovo DPCM conferma l'impianto del sistema a tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di rischio nelle Regioni del Paese.
Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno scenario di rischio "intermedio" e con un livello di rischio "alto".
Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.
Pertanto, attualmente, la REGIONE MARCHE permane in zona arancione.
Quali le principali prescrizioni:
MISURE NAZIONALI
- Obbligo di avere con sempre con sé i dispositivi di protezione individuale e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni e all’aperto.
- Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute da giustificare con il modulo di autocertificazione.
- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
- Il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria; il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
- Resta la possibilità di chiudere al pubblico le strade e le piazze dove si possono creare assembramenti per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.
- Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
- Confermata la chiusura alle 18:00 per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con limite massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
- Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
- Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.
EVENTI
- È consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
- sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Per le scuole secondarie di secondo grado DAD (didattica a distanza) al 100%.
- Dal 7 gennaio 2021 nelle scuole superiori didattica in presenza al 75%.
- Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza, con uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti conpatologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa;
- Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio.
- Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite.
- È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto.
- Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, di livello agonistico e di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP).
- Apertura impianti sciistici consentita dal 7 gennaio 2021.
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione.
- Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.
- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering.
- È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22:00, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.
- È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza e per partecipare alla didattica in presenza.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
- Sono chiusi i mercati non alimentari.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7 ad esclusione delle mense e del catering.
- È Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22:00, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Le lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.
- È sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
- Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto.
- Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.
- È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
03/12/2020 - In attesa del nuovo DPCM ecco il "Decreto Legge Natale" con limiti agli spostamenti per emergenza Covid-19
Informiamo che, nell'attesa del nuovo DPCM che sarà varato entro la giornata odierna del 3 dicembre e che disciplinerà nel dettaglio le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19, in particolare le aperture delle attività di ristorazione e commerciali, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 che introduce limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale nel periodo natalizio.
Quali le principali prescrizioni:
- estensione del limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.
- i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, potranno disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.
Inoltre, si stabilisce che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
- il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto vale anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
01/12/2020 - Decreto Ristori quater: le principali misure per le imprese | Emergenza Covid-19
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il c.d. Decreto Ristori quater - Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.
Riportiamo qui di seguito una sintesi delle disposizioni principali che interessano le PMI.
Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap | ||||||||||||||
Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020 e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
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28/11/2020 - Informiamo che con nuova Ordinanza firmata ieri, 27 novembre, il ministero della Salute rinnova per la Regione MARCHE le misure restrittive vigenti disposte con il provvedimento del 13 novembre scorso.
Regione MARCHE che rimane, quindi, in ZONA ARANCIONE.
La nuova Ordinanza resta in vigore fino a giovedì 3 dicembre 2020.
L’autodichiarazione necessaria per gli spostamenti da un Comune all’altro e da una Regione all’altra: https://
Le principali misure di contenimento anticontagio da Covid-19 applicate: clicca qui
24/11/2020 - Decreto Ristori ter: le principali misure per le imprese | Emergenza Covid-19
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori ter“) con le misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
Tra l’altro, il testo prevede:
- l’incremento di 1,45 miliardi, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta;
- l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto;
- l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
- l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.
14/11/2020 - Con nuova Ordinanza del ministero della Salute informiamo che da domani, domenica 15 novembre 2020, le MARCHE vengono inserite in ZONA ARANCIONE per almeno 15 giorni.
L’autodichiarazione necessaria per gli spostamenti da un Comune all’altro e da una Regione all’altra: https://Le principali misure di contenimento anticontagio da Covid-19 applicate: clicca qui
10/11/2020 - Decreto Ristori bis: le principali misure per le imprese | Emergenza Covid-19
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il c.d. Decreto Ristori bis - D.L. 09 novembre 2020, n. 149, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Riportiamo qui di seguito una sintesi delle disposizioni principali che interessano le PMI.
Rideterminazione del contributo a fondo perduto del decreto Ristori
Viene sostituito l’Allegato 1 del Decreto Ristori. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:
- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.
Viene inoltre aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal decreto Ristori per alberghi, gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti, bar e altri esercizi simili nelle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse e arancioni.
Viene istitutio un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.
Codici Ateco Allegato 2 con percentuale |
· Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione collegati all’emergenza Covid-19.
- I genitori lavoratori di alunni nelle c.d. zone rosse hanno diritto ad uno o più bonus baby-sitting per massimo € 1.000,00. La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, solo se gli stessi non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
- Limitatamente alle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
- Per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse, viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura di cui all'Allegato 3.
- Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.
05/11/2020 - DPCM 3 novembre 2020: misure restrittive di contrasto e contenimento emergenza Covid-19 per aree di rischio
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020, a partire da domani, 6 novembre 2020, entrano in vigore le nuove prescrizioni che sostituiscono quelle del precedente DPCM del 24 ottobre e che avranno validità fino al 3 dicembre 2020.
Il nuovo Dpcm individua tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di rischio nelle Regioni del Paese.
Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno scenario di rischio "intermedio" e con un livello di rischio "alto".
REGIONE MARCHE attualmente in zona gialla.
Nello specifico nell'area gialla sono attualmente ricomprese: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Nell'area arancione: Puglia, Sicilia.
Nell'area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità.
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
Quali le principali prescrizioni:
MISURE NAZIONALI
- Obbligo di avere con sempre con sé i dispositivi di protezione individuale e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni e all’aperto;
- è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Confermata la chiusura alle 18:00 per tutte le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con limite massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
- Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati;
- è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- È consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
- sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattica, in modo che il 100% delle
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. - Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
- Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio.
- ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto;
- restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionisti o dilettantistici.
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione.
- Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.
- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione
- Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.
- È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22:00, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il
modulo di autocertificazione. - È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.
- Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.
- Sono chiusi i mercati non alimentari.
- Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.
- È consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22:00, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio.
- È sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
- Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto.
- Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.
- È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
29/10/2020 - Decreto Ristori: le principali misure per le imprese | Emergenza Covid-19
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il c.d. Decreto Ristori - D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, che introduce ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi, le cui attività sono state coinvolte dalle disposizioni previste dal DPCM del 24 ottobre scorso.
Riportiamo qui di seguito una sintesi dei provvedimenti principali che interessano le PMI.
Indennizzi a fondo perduto
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Bonifici diretti sul conto corrente, dal 100% al 200% di quanto già erogato nel mese di aprile con il c.d. Decreto Rilancio.
Per alcuni settori specifici, quali ad esempio discoteche e sale ballo, si arriva al 400%.
I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro. In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000,00 euro.
Codici Ateco con percentuale di contributo a fondo perduto |
Credito d'imposta cedibile al 60% per affitti
- Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
- Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti.
- Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
- Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
- Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli con meno di 16 anni se posti in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 e anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Per le categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM 24 ottobre 2020 (i cui codici Ateco sono richiamati nella tabella precedente) viene cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.
- sostegni ai lavoratori stagionali e ai settori del turismo, dell’agricoltura e dello sport.
26/10/2020 - DPCM 24 ottobre 2020 ulteriori misure restrittive di contrasto e contenimento emergenza Covid-19
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020, a partire da oggi, 26 ottobre 2020, entrano in vigore prescrizioni più restrittive che sostituiscono quelle dei precedenti DPCM del 13 e 18 ottobre e che avranno validità fino al 24 novembre 2020.
Quali le principali prescrizioni:
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00 e con un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati.
- è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
- È fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza;
- nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
- È consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
- sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattica, incrementando il ricordo alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75% delle attività, modulando ulteriormente le gestione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni, attraverso l’evenutale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga prima delle 9:00;
- le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative;
- sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione di quelli con presidio sanitario obbligatorio;
- ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto;
- restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionisti o dilettantistici.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- è fatto obbligo di avere con sempre con sé i dispositivi di protezione individuale e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni e all’aperto;
- è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Sarà possibile disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
19/10/2020 - DPCM 18 ottobre 2020 nuove misure restrittive di contrasto e contenimento emergenza Covid-19
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020, a partire da oggi, 19 ottobre 2020, entrano in vigore nuove prescrizioni più restrittive che integrano quelle del precedente DPCM del 13 ottobre e che avranno validità fino al 13 novembre 2020.
Quali le principali novità introdotte
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
- È fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza;
- nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
- Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
- sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
- consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
- le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di n. 30 persone;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
- Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
- Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00;
- le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
- L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale;
- sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
- I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
14/10/2020 - DPCM 13 ottobre 2020 misure di contrasto e contenimento emergenza Covid-19 e nuova durata quarantena
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020, a partire da oggi, 14 OTTOBRE 2020, entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 13 NOVEMBRE 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.
Casi positivi asintomatici | ||||||
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo: 10 giorni + test.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nello specifico, il testo estende fino a tale data la possibilità per il Governo di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia che interessano il mondo del lavoro, della scuola e della sanità.
Inoltre, restano in vigore, fino all’adozione di nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e comunque non oltre il 15 ottobre, le disposizioni di cui al DPCM del 7 settembre 2020.
Prevista, infine, la facoltà delle regioni di introdurre misure temporaneamente derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale.
Quali le principali novità introdotte
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l’obbligo di indossarli non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;
- durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Sono, inoltre, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.
- Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse il differimento al 31 ottobre 2020 dei termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegati all'emergenza COVID-19.
Le misure anti Covid - quelle contenute nel DPCM del 7 agosto scorso - vengono sostanzialmente prorogate per 30 giorni, fino al 7 ottobre.
È quanto dispone il DPCM 7 settembre 2020 firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Riconfermate nella sostanza tutte le misure anti contagio a cominciare dalle tre regole principali che ci seguono dall’inizio dello stato di emergenza:
- igiene delle mani;
- distanziamento di almeno 1 metro;
- utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutti i luoghi in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento.
Nel nuovo DPCM 7 settembre entrano anche le nuove regole sulla capienza di bus, metro e treni regionali che potranno essere riempiti fino all’80%.
Ribadito lo stop a discoteche così come alla riaperture degli stadi.
Le novità principali
Autocertificazione per l’ingresso in Italia provenienti da Paesi finora “off limits” per attestare che si risiederà presso una persona, «anche non convivente», con la quale «vi sia una stabile relazione affettiva».
L’autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla ASL e sarà obbligatoria una quarantena di 14 giorni. Gli Stati per cui era vietato l’ingresso in Italia sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia.
Per tutti gli altri Stati valgono le regole già in vigore: chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone.
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Misure per il Lavoro
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
Sono state introdotte ulteriori 18 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga fruibili nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Viene precisato che i periodi di integrazione autorizzati ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane introdotte dal Decreto Agosto.
Si prevede, inoltre, che l’accesso alle seconde nove settimane di integrazione salariale sia ammesso solo qualora sia stato interamente autorizzato e sia decorso il precedente periodo di nove settimane, con il pagamento da parte dei datori di lavoro di un contributo addizionale parametrato alla diminuzione del fatturato.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
Ai datori di lavoro che non richiedono l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 4 mesi, fruibili entro il prossimo 31 dicembre.
Sempre fino al prossimo 31 dicembre i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato in presenza di un aumento dell’occupazione netta sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali per massimo 6 mesi dall’assunzione.
Misure fiscali
Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, il decreto conferma:
- l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in ogni caso laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
- la distanza di sicurezza interpersonale da mantenere è di almeno un metro;
- il divieto di assembramento, con particolare riferimento a parchi, ville e giardini pubblici e l’attività sportiva o motoria è possibile ma sempre con la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Per quanto riguarda, invece, l’attività sportiva e motoria svolta nei centri come palestre, piscine e circoli sportivi, pubblici e privati, permane l’obbligo di osservanza delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, in accordo con la Federazione medico sportiva.
Tra le novità previste dal decreto vi è la possibilità, dal 1° settembre 2020, di:
- svolgere le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività;
- partecipare a singoli eventi sportivi di minore entità, purché non si superi il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.
La medesima quantità di pubblico è prevista anche per gli spettacoli in sale teatrali, concerti, cinema, luoghi di culto e altri spazi, anche all’aperto, dove i posti a sedere dovranno essere preassegnati e distanziati.
Le attività professionali dovranno proseguire mediante modalità di lavoro agile e i dipendenti dovranno essere incentivati alle ferie e ai congedi retribuiti, nonché a tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Le aziende dovranno continuare ad adottare protocolli di sicurezza anti-contagio con l’adozione di strumenti di protezione individuale, oltre che operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche tramite l’utilizzo di ammortizzatori sociali.
Il decreto definisce anche le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, vietando gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto.
In particolare, coloro che hanno transitato o soggiornato in tali Stati nei 14 giorni antecedenti all’ingresso e al transito nel territorio nazionale dovranno fornire la dichiarazione contenente i motivi per cui vi voglio fare ingresso, tra cui, ad esempio, le comprovate esigenze lavorative, di salute, di studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia, le disposizioni prevedono che chiunque fa ingresso per qualunque durata nel territorio nazionale deve consegnare, all’atto di imbarco, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.C.M. n. 445/2000, recante in modo chiaro e dettagliato i Paesi nei quali ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti, i motivi dello spostamento, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia, dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere tale luogo e il recapito telefonico.
Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsto per tali soggetti è di 14 giorni e dovrà essere espletato presso l’abitazione o la dimora indicate nella dichiarazione rilasciata al momento dell’imbarco.
Nello specifico, il testo estende fino a tale data la validità delle disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia che interessano il mondo del lavoro, della scuola e della sanità.
In particolare, si segnala la nuova Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto per la quale è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto sino al 15 agosto.
Inoltre, restano in vigore, fino all’adozione di nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.
Il nuovo Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale comunica che le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020 sono prorogate sino al 31 luglio 2020.
Gli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020 sono sostituiti dai seguenti:
- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative;
- Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.
Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
Si segnala inoltre che, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare i contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Di seguito ripetiamo una sintesi con le prescrizioni principali.Le disposizioni da ricordare
Si raccomanda a professionisti e imprese:
- il massimo ricorso, ove possibile, al lavoro agile;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, adottati strumenti di protezione individuale;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Sarà nuovamente possibile svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e i corsi professionali, a condizione che siano rispettate le misure anti-contagio vigenti.
Restano sospese le fiere e congressi.
Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, che devono esser svolte nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati delle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, soltanto a condizione che Regioni e Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.
Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi con obbligo di mascherina e distanziamento.
Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.
Il Governo ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di:
- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- eliminazione e velocizzazione di adempimenti burocratici;
- digitalizzazione della pubblica amministrazione;
- sostegno all’economia verde e all’attività di impresa;
- innovazione digitale.
GLI AMBITI DI INTERVENTO
È stata introdotta, in via transitoria, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
Le norme prevedono:
- l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
- una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento. Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati. Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.
In ambito edilizio, si provvede alla semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici; all’accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre amministrazioni; al rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune; alla proroga della validità dei titoli edilizi; alla previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).
Procedimenti e responsabilità degli amministratori
Si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.
Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni.
Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli. Si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale.
Si tagliano anche i costi della burocrazia, prevedendo che, sia per le norme primarie che per i decreti attuativi, nel caso si introducano nuovi costi regolamentari, si debbano eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi costi introdotti fiscalmente detraibili.
Si introduce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.
Fino al 31 luglio 2021, si prevede la limitazione della responsabilità degli amministratori pubblici per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.
Diffusione dell'amministrazione digitale
In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA, si prevede: l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi; la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO; semplificazioni per il rilascio della CIE; una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici; regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini; la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico. Si introdurre misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.
Semplificazione in materia di imprese, ambiente e green economy
Per le imprese, si prevedono: la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga; l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno; la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi; il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura; la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.
In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche; l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN); la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali; semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato; l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione; semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.
Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, sono state introdotte ulteriori misure urgenti relative al trattamento di integrazione salariale e alla proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
COSA PREVEDE IL DECRETO
I datori di lavoro che hanno fruito del trattamento di integrazione salariale Covid-19 ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche in continuazione, per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il DPCM 11 giugno 2020 segna l'inizio della fase 3, autorizzando la ripresa di ulteriori attività.
Le nuove misure si applicano da oggi, 15 giugno, in sostituzione a quelle previste dal DPCM del 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
Si segnala inoltre che, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare i contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Di seguito una sintesi con le disposizioni principali.Le disposizioni da ricordare
Si raccomanda a professionisti e imprese:
- il massimo ricorso, ove possibile, al lavoro agile;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, adottati strumenti di protezione individuale;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Sarà nuovamente possibile svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e i corsi professionali, a condizione che siano rispettate le misure anti-contagio vigenti.
Restano sospese le fiere e congressi.
Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, che devono esser svolte nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati delle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, soltanto a condizione che Regioni e Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.
Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi con obbligo di mascherina e distanziamento.
Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.
In materia di spostamenti da e per l’estero, è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.
Arrivano i contributi a fondo perduto per imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19.
DOMANDE a partire dal 15 giugno fino al 24 agosto 2020 tramite apposito modello di richiesta.
L'invio potrà essere effettuato, anche avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante il canale telematico Entratel o il servizio web che sarà disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
VAI ALLA GUIDA
A imprese e partite Iva che soddisfano i seguenti requisiti:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
Per le attività avviate a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato.
Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In particolare ti segnaliamo che, per velocizzare le procedure di finanziamento con garanzia pubblica (Sace/Fondo di Garanzia) alle aziende in difficoltà, è stato disposto che l’istruttoria della banca per le richieste di nuovi finanziamenti venga sostituita da un’autodichiarazione anche per i prestiti oltre 30mila euro.
La banca che eroga il finanziamento, quindi, non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato dall'impresa, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
L'autodichiarazione, oltre a ridurre i tempi di erogazione, solleva le banche dalle responsabilità se non eseguono l’esame del merito di credito anche per i prestiti garantiti dallo Stato.
In cosa consiste l'autodichiarazione
Come da integrazioni alla lettera d) comma 1 dell'art. 1 del d.l. 23/2020 (Decreto Liquidità) e con l'introduzione delll'art. 1-bis, per ottenere il prestito sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa, in cui si dichiara in particolare che:
- l'attività è stata limitata o interrotta per effetto della pandemia Covid-19;
- i dati dell'impresa sono veritieri e completi;
- il finanziamento è destinato al sostenimento delle spese (personale, investimenti e scorte) di stabilimenti collocati in Italia;
- il finanziamento viene erogato su un c/c dedicato;
- il titolare o legale rappresentante della società non è colluso con la mafia e non è stato condannato per evasione fiscale negli ultimi cinque anni.
Il testo normativo, entrato in vigore il 7 giugno 2020, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
LE MODIFICHE PRINCIPALI
Il nuovo articolo 29 bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19) prevede che il datore di lavoro, nell’esercizio dell’attività di impresa, assolve agli obblighi previsti dall’art. 2087 del codice civile, quindi alle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, qualora abbia applicato i protocolli delle parti sociali del 24 aprile 2020 e successive modifiche, i protocolli previsti nella decretazione d’urgenza o ancora gli altri eventuali protocolli di settore.
La norma, dunque, limita l’ampiezza dell’obbligo attraverso il riferimento esplicito al Protocollo: nonostante l'eventuale riconoscimento dell’infortunio, quindi, l’osservanza del Protocollo esclude la responsabilità civile e penale.
Come da articolo 13, i finanziamenti garantiti al 100% potranno arrivare fino a 30mila euro, e non più a 25mila, e avranno una durata massima di 10 anni anziché i 6 anni in precedenza previsti. I beneficiari potranno, quindi, chiedere l'adeguamento del finanziamento concesso alle nuove condizioni.
Mentre i finanziamenti fino a 800mila euro, con garanzia di base all’80%, potranno essere restituiti in un tempo superiore ai 10 anni.
Viene, inoltre, sostenuta la patrimonializzazione dei singoli Confidi, riconoscendo a questi la possibilità di iscrivere a patrimonio i fondi rischi pubblici dagli stessi detenuti.
Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie
Con l’articolo 37 bis, le segnalazioni alla Centrale dei rischi delle sofferenze delle micro, piccole e medie imprese beneficiarie dei finanziamenti richiesti per far fronte all’emergenza Covid-19 sono sospese fino al 30 settembre 2020.
VAI AL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Da oggi entrano in vigore le misure contenute nel D.L. n. 33 del 16 maggio e nel DPCM 17 maggio 2020, che segnano l'entrata a pieno regime nella fase di convivenza con il virus.
Oltre alla riapertura di tutte le attività produttive nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid-19, non saranno più necessarie le autodichiarazioni per gli spostamenti entro i confini regionali.
Decadono, dunque, anche le limitazioni precedentemente imposte alla vita sociale, purché si continuino ad adottare tutte le misure di sicurezza relative al distanziamento interpersonale e all’uso di mascherina.
Fino al 2 giugno, inoltre, gli spostamenti interregionali saranno possibili solo per motivi di lavoro, salute e urgenza.
Dal 3 giugno via libera, senza più particolari vincoli, agli spostamenti interregionali e a quelli da e per l'estero infra UE.
Le disposizioni del DPCM hanno efficacia fino al 14 giugno 2020.
Le principali nuove disposizioni
Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 aprile 2020 fra Governo parti sociali.
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri dell'allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure dell’allegato 11;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e le attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici) sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri dell'allegato 10.
Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra,sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse;
- l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro;
- obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza;
- dal 15 giugno 2020 ripartono i servizi con attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
- dal 15 giugno 2020 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto possono essere svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
- dal 25 maggio 2020 l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
14/05/2020 - Approvato il Decreto Rilancio con le nuove misure di sostegno alle imprese
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella giornata di ieri, il decreto-legge "Rilancio" che introduce nuove misure economiche, per un totale di 55 miliardi di euro, a favore della ripartenza del Paese durante la delicata fase due dell'emergenza Covid-19.
In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, riportiamo qui di seguito una sintesi dei provvedimenti principali che interessano le PMI.
- Contributi a fondo perduto per le PMI e le Partite IVA fino a 5 milioni di fatturato, con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019;
- credito d'imposta del 60% dell'affitto per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni, che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
- eliminazione saldo e acconto dell'IRAP dovuto a giugno per tutte le imprese con fatturato fino a 250 milioni;
- credito d'imposta dell'60%, per un massimo di 60 mila euro, per le spese sostenute nel 2020 per le attività economiche per lavorare in sicurezza;
- sconto sulle bollette elettriche per 3 mesi a partire da aprile;
- posticipati al 16 settembre tutti i pagamenti dovuti per le ritenute, per l'IVA, per i contributi previdenziali e a favore dell'INAIL, gli atti di accertamento, le cartelle esattoriali, gli avvisi bonari e le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. I pagamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione oppure in 4 rate di pari importo;
- detrazioni per spese di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021, con sconto in fattura per i committenti pari al 100% dei costi dei lavori e trasferimento all'impresa che ha effettuato i lavori di un credito d'imposta pari al 110% del costo dei lavori.
- Reddito di emergenza (REM) con valore mensile compreso tra 400 e 800 euro, erogabile per due mesi, con domanda da presentare all'INPS entro giugno 2020, destinato a nuclei familiari aventi: residenza italiana, reddito familiare inferiore al REM spettante, patrimonio mobiliare sotto i 10 mila euro, ISEE sotto i 15 mila euro;
- aiuti pubblici sotto forma di sovvenzioni per il pagamento di salari, incluse le quote contributive e assistenziali, anche per i lavoratori autonomi e per evitare licenziamenti;
- cassa integrazione per emergenza Covid-19 fruibile per una durata massima di 9 settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con possibilità di usufruire di altre 5 settimane nello stesso periodo per le aziende che hanno interamente usufruito di tutte e 9 le settimane concesse. Possibilità di chiedere fino a un massimo di ulteriori 4 settimane di trattamento per i periodo tra il 1° settembre al 31 ottobre 2020;
- si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;
- bonus di 1.000 euro per Partite IVA e autonomi che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre del 2019;
- bonus 600 euro aprile e maggio per lavoratori dipendenti e autonomi non coperti da altre tutele e che causa Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività;
- ricorso allo smart working anche in assenza di accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 14 anni di età e fino alla cessazione dello stato di emergenza.
04/05/2020 - Governo: COVID-19 – “Fase 2” – le FAQ sulle misure adottate: clicca qui
27/04/2020 - Le misure della "fase 2" dal 4 maggio per il contenimento dell'emergenza Covid-19: DPCM 26 aprile
Con il DPCM del 26 aprile, viene introdotta la riapertura di alcune attività produttive a partire dal 4 maggio 2020.
Inizia dunque la fase 2, ovvero quella della convivenza con il virus, dove sarà fondamentale mettere in atto tutte le misure di sicurezza, in primis la distanza sociale e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, per tenere sotto controllo la curva dei contagi.
Dal 4 maggio potranno riaprire, dunque, le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso.
Consentita, inoltre, per bar e ristoranti la vendita di alimenti da asporto, fermo restando l’obbligo del distanziamento sociale, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applica dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
Le principali nuove disposizioni
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
- Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3;
- le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6) e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7);
- le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart-working, telelavoro, etc.);
- per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.
- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;
- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assemblamento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura in luoghi pubblici o privati;
- sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
SCARICA IL TESTO DEL DECRETO CON GLI ALLEGATI
27/04/2020 - "Fase 2" nei luoghi di lavoro: nuovo Protocollo Governo-Parti Sociali di sicurezza anti-contagio Covid-19: clicca qui
20/04/2020 - Regione Marche: via alle domande ai Confidi per prestiti e contributi per le imprese | Emergenza Covid-19: clicca qui
17/04/2020 - Decreto Liquidità: online il modulo per richiesta garanzia statale su nuovi finanziamenti fino a 25mila euro
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che è disponibile online il modulo per la richiesta di garanzia statale al 100% sui nuovi finanziamenti fino a 25mila euro per i soggetti beneficiari, come previsto dal Decreto Liquidità.
Si tratta, quindi, dei prestiti previsti dall’articolo 13, lettera m), del decreto citato, che spettano a imprese e a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni fino a 499 dipendenti, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus.
Il modulo deve essere inviato per posta elettronica alla banca o al confidi a cui si fa domanda di finanziamento. Non è necessario utilizzare la PEC, ma è sufficiente una normale casella email.
14/04/2020 - Proroga sino al 3 maggio delle misure restrittive per le attività produttive non essenziali - DPCM 10 aprile
Entra in vigore oggi il DPCM del 10 aprile 2020, che proroga fino al 3 maggio le misure finora adottare per contrastare l'epidemia Coronavirus e modifica, seppur in minima parte, l’elenco delle attività produttive che possono restare aperte dal 14 aprile.
Cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.
Misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
- Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad accezione di quelle indicate nell'ALLEGATO 3;
- Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart-working, telelavoro, etc.);
- restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui nell'allegato 3. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, questa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa al Prefetto;
- le imprese le cui attività non vengono sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione da virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo fra il Governo e le Parti Sociali;
- per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'ALLEGATO 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'ALLEGATO 2.
Misure per gli esercizi commerciali
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria;
- ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- uso dei guanti usa e getta nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili differenziando, ove possibile, i flussi di entrata e uscita; informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Misure per il contenimento del contagio
- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione.
07/04/2020 - Anteprima delle misure urgenti per il sostegno alla liquidità di imprese: decreto-legge 6 aprile 2020
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella giornata di ieri, il decreto-legge "Liquidità" che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese.
In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, riportiamo qui di seguito una sintesi delle misure principali a sostegno delle PMI in questo periodo di emergenza Coronavirus.
Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti
Previste garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE Simest, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
Nello specifico:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
- l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
- per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Misure fiscali e contabili
Rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese per i mesi di aprile e maggio:
- IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo, prevista dal decreto “Cura Italia”, viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Misure per garantire la continuità delle aziende
Attivate misure che riguardano la disciplina del fallimento volte a:
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).
03/04/2020 - Fermo delle attività produttive non essenziali: proroga al 13 aprile - Pubblicato il DPCM 1 aprile
Con il decreto del 1 aprile 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato, fino al 13 aprile 2020, le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio da Covid-19.
Le disposizioni da ricordare
Le attività produttive soggette a sospensione possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Fino all'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività da parte del Prefetto, essa sarà legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
02/04/2020 - Webinar Confapi sulle misure economiche per l'emergenza Covid-19
È disponibile online la registrazione integrale del webinar, organizzato da Confapi Nazionale nella giornata del 2 aprile, sulle misure economiche in atto per la gestione e il contenimento dell'emergenza Covid-19.
Durante il seminario si sono susseguiti i seguenti interventi:
- Breve presentazione delle azioni promosse da Confapi nazionale. Relatore: Annalisa Guidotti – Direttore comunicazione e attività istituzionali Confapi.
- Protocollo nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: relazione illustrativa e guida alla redazione del protocollo aziendale. Relatore: Luigi Mori – medico competente Confapi e rappresentante Confapi al tavolo ministeriale su salute e sicurezza.
- Cura Italia: approfondimento su ammortizzatori sociali. Relatore: Raffaello Castagna – Commissione tecnica sindacale di Confapi.
- Bilateralità contrattuale: le nuove prestazioni Enfea ed Ebm per l’emergenza Covid-19. Relatori: EBM - Francesco Catanea – Funzionario Ebm; ENFEA - Raimondo Giglio – Commissione tecnica sindacale di Confapi.
Per scaricare il video: CLICCA QUI.
31/03/2020 - Agenzia ICE: misure urgenti per imprese italiane durante l'emergenza Covid-19
Per fornire un'immediata risposta alle attuali difficoltà in clima di emergenza sanitaria, l'Agenzia ICE ha previsto un pacchetto di misure per rafforzare il sostegno pubblico all'internazionalizzazione.
Ecco gli interventi ritenuti più urgenti e di immediata applicazione.
Ampliamento servizi gratuiti
Dal 1° aprile 2020 saranno erogati servizi gratuiti di assistenza e consulenza nei mercati esteri a tutte le imprese con un numero di dipendenti fino a 100 unità.
Per il nuovo Catalago dei Servizi: CLICCA QUI.
Annullamento quote di adesione
Sono annullate le quote già fatturate dall'Agenzia ICE alle aziende per la partecipazione a iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome, workshop ecc.) con svolgimento a partire dal 1° febbraio 2020 in ogni parte del mondo.
Rimborso forfettario
Previsto per le spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative promozionali descritte sopra: tetto massimo pari a 6.000 € ad azienda per i settori agroalimentari e di consumo; tetto massimo pari a 10.000 € ad azienda per quelle del comparto beni strumentali.
Il contributo sarà corrisposto previa autocertificazione delle spese sostenute e dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2020.
Gratuità modulo espositivo
In tutte le manifestazioni organizzate da ICE che si svolgeranno nel periodo marzo 2020 - marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile.
Partecipazione gratuita per le altre attività
Per attività quali seminari, workshop, incoming ecc., limitatamente ad una ammissione/postazione per singola iniziativa a concorrenza dello spazio effettivamente disponibile.
Per l'ANNULLAMENTO DELLE QUOTE DI ADESIONE e il RIMBORSO FORFETTARIO, le aziende destinatarie dei benefici saranno contattate dagli Uffici dell’Agenzia per l’avvio delle procedure previste.
Per la GRATUITÀ DEL MODULO ESPOSITIVO e la PARTECIPAZIONE GRATUITA AD ATTIVITÀ, la documentazione informativa sugli eventi previsti sarà pubblicata nelle sezioni dedicate a Settori ed Eventi nel sito www.ice.it.
26/03/2020 - Revisione Dei Codici Ateco del DPCM 22 marzo: nuovo decreto del MISE
Con il decreto del 25 marzo 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) ha attuato una revisione dei Codici Ateco presenti nell'Allegato 1 del DPCM del 22 marzo.
La lista delle attività essenziali, cui non si applica la misura della sospensione, è stata, dunque, modificata e integrata.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentito di ultimare le attività necessarie alla sospensione fino alla data del 28 marzo 2020.
Le disposizioni del decreto producono effetto a partire da oggi, 26 marzo.
Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
- le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice Ateco 78.2) sono consentite limitatamente a supporto delle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e nell'allegato 1 con i Codici Ateco aggiornati del presente decreto del 25 marzo 2020.
- Le “Attività dei call center” (codice Ateco 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata a supporto delle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e nell'allegato 1 con i Codici Ateco aggiornati del presente decreto del 25 marzo 2020.
- Le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice Ateco 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
25/03/2020 - Attestazioni camerali per l'estero di sussistenza causa di forza maggiore per emergenza Covid-19
L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, insieme alle restrizioni disposte dal Governo per il contenimento dell'epidemia, stanno avendo delle notevoli ripercussioni sul commercio internazionale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha reso noto che le Camere di Commercio possono rilasciare, su richiesta dell'impresa, dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'epidemia da Covid-19 e sulle misure di contenimento messe in atto, attestanti, quindi, causa di forza maggiore.
Scarica il modulo di domanda e segui le istruzioni della Camera di Commercio delle Marche: CLICCA QUI.
23/03/2020 - Covid-19: il fermo delle attività produttive con le nuove disposizioni valide fino al 3 aprile
Ecco l'ultimo aggiornamento in relazione alle misure introdotte, nella giornata di ieri, dal Governo per affrontare l'emergenza Coronavirus.
Le nuove disposizioni sono applicabili sull'intero territorio nazionale ed efficaci da oggi fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono
entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Il DPCM del 22 marzo si caratterizza per la decisione di rallentare il motore produttivo del Paese. Decisione che si è resa necessaria per poter affrontare la fase più acuta del contagio.
- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’ALLEGATO 1;
- le attività produttive sopra citate che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’ALLEGATO 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali citati sopra, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Fino all'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività da parte del Prefetto, essa sarà legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
- resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non ne sussistano le condizioni indicate;
- sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
PER SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO: CLICCA QUI
19/03/2020 - Chiarimenti sul Protocollo Governo-Parti Sociali di sicurezza anti-contagio del Coronavirus negli ambienti di lavoro: clicca qui
17/03/2020 - Anteprima misure economiche del Decreto Legge "Cura Italia" per emergenza Coronavirus: clicca qui
14/03/2020 - Coronavirus: firmato il Protocollo Governo-Parti Sociali per la sicurezza sul lavoro: CLICCA QUI
12/03/2020 - Coronavirus: operativa la moratoria sul credito bancario | Accordo sottoscritto da ABI, CONFAPI e le altre associazioni datoriali: clicca qui
11/03/2020 - Covid-19: disposizioni per l'intero territorio nazionale
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale ed efficaci fino al 25 marzo 2020.
Sono sospese/i:
- le attività dei servizi di ristorazione (ad esclusione delle mense, del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio situati lungo la rete stradale);
- le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM);
- i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- le attività inerenti i servizi alla persona (tranne le eccezioni previste dall'allegato 2 del DPCM).
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo alla modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Leggi il DPCM 11 marzo 2020
10/03/2020 - RISPOSTE UFFICIALI ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) SULLE ULTIME MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO CON DECRETO DELL'8 E DEL 9 MARZO 2020: CLICCA QUI
09/03/2020 - Con l'ultimo Decreto dell'8 marzo, il Governo ha incluso la Provincia di Pesaro e Urbino nelle "zone arancioni" soggette a ulteriori misure di contenimento.
Precisiamo che le nuove disposizioni hanno due obiettivi principali: contenere la diffusione del contagio ed agire per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere.
Secondo quanto diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Covid-19, più che per il tasso di letalità che si aggira intorno al 2%, è infatti pericoloso per l'alta contagiosità.
È dunque nostro dovere di cittadini rispettare scrupolosamente le indicazioni forniteci dalle Autorità competenti per contribuire a limitare la trasmissione del virus da persona a persona e garantire così il diritto alla salute a tutti.
Pertanto è sconsigliato ogni spostamento non necessario, anche relativamente al rientro presso il proprio domicilio o residenza.
Qui di seguito alcuni punti che si differenziano sostanzialmente rispetto ai precedenti decreti e che dovranno essere osservati fino al 3 aprile 2020 (cessano di avere efficacia il DPCM del 1° e 4 marzo):
- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati nel decreto, nonché all'interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di favorire la modalità di lavoro agile (smart-working, telelavoro) e/o la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- limitare le occasioni di incontri congressuali/riunioni a favore di modalità telematiche o di video conferenza;
- sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- nelle giornate festive e prefestive è obbligo di chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
È prevista la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LE AZIENDE
- Il nuovo DPCM non determina il blocco delle attività produttive;
- gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento nelle ”zone arancioni” (compresa la Provincia di Pesaro e Urbino) con qualsiasi mezzo, inclusa una auto-dichiarazione che potrà essere resa attraverso la compilazione seduta stante di moduli forniti dalle forze di polizia in caso di eventuali controlli: CLICCA QUI);
- le merci possono circolare da e per le ”zone arancioni” (compresa la Provincia di Pesaro e Urbino);
- ove possibile, rinviare a data da destinarsi le trasferte di lavoro nelle “aree rosse” Italiane e altre aree in cui è attualmente attivo il focolaio epidemico;
- collocare distributori di gel igienizzanti (gel idro-alcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%) e fazzoletti di carta monouso in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili nei luoghi di lavoro;
- la pulizia degli ambienti di lavoro, così come quelli domestici, va effettuata regolarmente nel rispetto dei principi di igiene dei luoghi di lavoro e ambienti di vita. Mettere a disposizione anche bidoni chiusi per lo smaltimento igienico dei fazzoletti utilizzati e lavare le mani;
- adottare misure di turnazioni per l'accesso alle mense, per garantire un adeguato distanziamento tra i lavoratori che effettuano la pausa pranzo e per evitare l’affollamento delle sale di uso comune.
LEGGI LA NOTA INFORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO: CLICCA QUI
05/03/2020 - Nella giornata di ieri, il Governo ha pubblicato un nuovo Decreto con altre misure da applicare per gestire l'emergenza epidemiologica.
Salve diverse indicazioni contenute nelle singole misure, il DPCM si applica fino al 3 aprile 2020.
Nello specifico, per quanto riguarda anche la provincia di Pesaro e Urbino:
- sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore (comprese le Università);
- sono sospesi i viaggi di istruzione e ogni tipo di uscita didattica programmati dalle istituzioni scolastiche;
nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private vanno adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra di loro;
il telelavoro può essere applicato dal datore di lavoro a ogni tipo di lavoro subordinato anche in assenza di un accordo individuale;
- obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;
- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti sia in luogo pubblico che privato, dove non è possibile rispettare della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti sia in luogo pubblico che privato;
- resta però consentito lo svolgimento di questi eventi e competizioni, oltre alle sedute di allenamento degli atleti agonisti, a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico;
- lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi solo se è possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione;
chiunque, a partire dal 19 febbraio 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemologico come individuate dall'OMS o transitato nei comuni della "zona rossa", deve comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente;
Si raccomanda inoltre:
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
COSA SI INTENDE PER ISOLAMENTO DOMICILIARE
Per garantire l'efficacia della procedura sanitaria, è indispensabile conoscere le misure che si applicano in caso di isolamento domiciliare:
- mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione;
- divieto di contatti sociali;
- divieto di spostamenti e viaggi;
- obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
LA GESTIONE DEL LAVORO IN TERMINI DI CORONAVIRUS
Quali sono le misure preventive e i dispositivi di protezione adeguati ad evitare il contagio, come attivare la modalità di lavoro agile (smart-working), come comportarsi in caso di trasferte, che cos'è la Cigo (cassa integrazione ordinaria) e molto altro.
PER LEGGERE LA GUIDA: CLICCA QUI
02/03/2020 - In questi giorni circolano tante notizie in merito all'emergenza Coronavirus, ma non sempre è facile distinguere le informazioni attendibili da quelle inaffidabili.
Per questo motivo, ci teniamo a fornirti le informazioni ufficiali diffuse dal Ministero della Salute e e le disposizioni principali in materia di prevenzione indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 1 marzo, nonché una pratica guida redatta da Il Sole 24 ORE per la corretta gestione dei controlli sulla salute in azienda.
MISURE DI PREVENZIONE
La provincia di Pesaro Urbino risulta inserita nella lista dei territori soggetti alle seguenti misure di contenimento:
- sospensione, fino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;
- obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;
- sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che i clienti siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l'apertura di musei, Istituti, luoghi di cultura, dei luoghi di culto e delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- sospensione, fino all'8 marzo, di tutte le manifestazioni organizzate e degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- sospensione di tutti gli eventi e tutte le competizioni sportive fino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”;
- divieto di trasferta per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle altre regioni e province.
Cosa si può fare e non fare nei luoghi di lavoro in merito allo svolgimento di controlli su possibili contagi di dipendenti, fornitori e clienti.
Ecco un'utile guida a cura de Il Sole 24 ORE che illustra quali sono modalità consentite per la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.
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Referente del servizio:
Moreno Polidori _ polidori@confapipesaro.it
Protocollo_vaccinazioni_Covid_luoghi_lavoro_DEF1.pdf
Protocollo-anti-contagio-6-4-20211.pdf