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APPRENDISTATO DI I E III LIVELLO: CONFAPI SIGLA NUOVO ACCORDO INTERCONFEDERALE CON CGIL-CISL E UILData: 23/12/2016
CONFAPI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto il 22 dicembre 2016 un nuovo accordo interconfederale che recepisce le novità introdotte dal c.d. Jobs Act e definisce il trattamento retributivo degli apprendisti di primo e terzo livello.
L’accordo ha come obiettivo quello di rilanciare l’apprendistato come strumento di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro già durante il percorso scolastico. Si segna in questo modo un passo in avanti per il consolidamento del sistema di alternanza scuola-lavoro che potrà consentire ai giovani di conseguire un titolo di studio, dalle scuole secondarie sino all'Università, senza dover rinunciare a far parte del mondo del lavoro.
L’accordo interconfederale precisa che, sia per l’apprendistato I che di III livello, il piano formativo individuale ed il protocollo di formazione devono comprendere anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.
Inoltre, relativamente al trattamento retributivo degli apprendisti è stato concordato quanto segue:
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale:
Il livello di inquadramento deve essere coerente con il percorso e la retribuzione deve essere stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento come segue:
– non inferiore al 45% il primo anno;
– non inferiore al 55% il secondo anno;
– non inferiore al 65% il terzo anno;
– non inferiore al 70% il quarto anno.
Apprendistato di alta formazione e ricerca:
Previsto il sottoinquadramento dell’apprendista, proporzionato alla durata del contratto. Nello specifico, l’apprendista è inquadrato come segue:
Per i percorsi di durata superiore all’anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
Per i percorsi di durata non superiore all’anno: il sotto inquadramento è di un livello rispetto a quello di destinazione finale.
Le Parti si danno, altresì, atto che l’accordo è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.