News Pesaro Urbino

FOCUS | JOBS ACT: IN VIGORE LA RIFORMA DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E DEI TEMPI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Data: 03/07/2015

FOCUS - JOBS ACT:

IN VIGORE LA RIFORMA DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E DEI TEMPI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Vi informiamo che da giovedì 25 giugno 2015 è entrata in vigore la disciplina di riforma delle tipologie contrattuali e dei tempi di conciliazione vita-lavoro

Queste, in estrema sintesi, le novità:

1. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro  - D. Lgs. n. 80/2015.
Il decreto interviene modificando, prevalentemente, il testo unico a tutela della maternità (D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001).

- Congedo obbligatorio di maternità: rende più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.

- Congedo parentale: estensione massima dell’arco temporale di fruibilità dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.

- Congedi di paternità: viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

- Tutela della genitorialità in caso di adozioni e affidamenti: introdotte estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

- Automaticità delle prestazioni: estensione dell’istituto (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.

- Telelavoro: previsti nuovi benefici per i datori di lavoro privati che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti.

- Congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati: si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa, di astenersi dal lavoro, per un massimo di 3 mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.

2. Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni - D. Lgs. n. 81/2015.

- Mansioni: in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi (di qualsiasi livello), l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene, altresì, prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

- Collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.): a partire dal 25 giugno 2015 - data di entrata in vigore del decreto - non potranno più essere attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Inoltre, dal 1° gennaio 2016:

a) ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

b) è previsto un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.

- Contratto a tempo determinato: non sono apportate modifiche sostanziali.

- Contratto di somministrazione: per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo il limite percentuale del 20% di utilizzo, calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso. La contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) può apporre limiti diversi.

- Contratto a chiamata: viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto.

- Lavoro accessorio (voucher): viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall’altro che debba comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.

- Contratto di apprendistato: per le imprese con almeno 50 dipendenti, la nuova norma limita l’applicazione della percentuale di stabilizzazione del 20% degli apprendisti già in forza, prima di poter procedere ad assumerne di nuovi, al solo apprendistato professionalizzante (ferma restando la possibilità per i CCNL di individuare limiti diversi).

- Contratto part-time: viene stabilito che, pur in assenza di previsioni del contratto collettivo, il datore di lavoro potrà richiedere prestazioni supplementari in misura non superiore al 25% dell’orario settimanale, garantendo una maggiorazione retributiva del 15%. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare solamente ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Inoltre, nel rispetto di quanto pattuito nei contratti collettivi (di qualsiasi livello), le parti possono concordare clausole elastiche (che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part-time verticale o misto) o flessibili (che consentono lo spostamento della collocazione temporale dell’orario di lavoro), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione oraria pari al 15%. Viene prevista, infine, la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

- Associazione in partecipazione: non è più consentito l’apporto di lavoro dell’associato persona fisica (sono fatti salvi i rapporti in vigore fino alla loro cessazione).

Gli altri decreti attuativi della legge delega di riforma del mercato del lavoro 2015:

Clicca qui per conoscere le nuove regole sui licenziamenti e l'esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni 2015.

Clicca qui per conoscere le novità degli ultimi decreti attuativi della riforma del lavoro in vigore dal 24 settembre 2015.

Per approfondimenti, Vi segnaliamo il sito internet che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha appositamente creato, dedicato alle novità del Jobs Act: http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx 

Focus a cura del dott. Moreno Polidori, al quale è possibile rivolgersi per ulteriori chiarimenti:

tel. 0721/402085, e-mail: polidori@confapipesaro.it