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CONTRIBUTI PER IMPRESE E LAVORATORI DA ENFEA ed ENFEA Salute - Ente Bilaterale CONFAPI | CCNL UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE, CARTOTECNICA-GRAFICA-INFORMATICA-SERVIZI, UNIONALIMENTARI, LEGNO-ARREDAMENTO E ANIEM Confapi
Data: 15/07/2021

15/07/2021 - NUOVO REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2021

È stato modificato il Regolamento delle prestazioni ENFEA, in vigore dal 15 giugno 2021. 

Per maggiori chiarimenti, consulta il nuovo Regolamento disponibile nella sezione documenti oppure al seguente link.

 

27/04/2021 - Campagna promozionale ENFEA di adesione alla bilateralità di sistema ex accordo delle parti istitutive ENFEA 18/01/2021

Con Accordo del 28 gennaio 2021, le Parti istitutive di ENFEA hanno deciso di promuovere una campagna straordinaria di adesione alla bilateralità di sistema, rivolta alle aziende che pur in presenza del relativo obbligo contrattuale non vi abbiano ancora provveduto.

Per tutti i dettagli, consulta il documento disponibile al seguente link

 

19/04/2021 - Regolamento Iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid-19: proroga prestazioni al 30/06/2021 e termine presentazione domande al 31/8/2021

Le Parti istitutive di ENFEA hanno definito la proroga al 30/06/2021 delle prestazioni previste dal Regolamento Iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid-19. 

Termine di presentazione della richiesta di contributo: 31 Agosto 2021. 

Nella sezione “Documenti” sono disponibili il Regolamento aggiornato e la specifica modulistica.


Pagamento contributi ordinari ed arretrati

Con Messaggio INPS n. 3274, del 09-09-2020, prevedendosi per i versamenti a partire dal 16 settembre il ritorno alla normale situazione pre-covid, vengono date indicazioni alle imprese su come procedere a saldare i contributi non versati in periodo COVID.

L'INPS, riferendosi all'Art 97 del DL n° 104 ha introdotto possibilità di rateizzazione, confermando che "non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

Pertanto, anche per i contributi ENFE, con il versamento del 16 settembre si rientra nella normalità della contribuzione mensile.

Per quanto attiene le mensilità pregresse non pagate, così come consentito da libera determinazione di ENFEA, assunta per semplificare e non gravare l'attività delle imprese, si definisce che a partire dal versamento del 16 settembre 2020, con il pagamento delle normali contribuzioni (4,5 € per ENFEA e 10,00 € per ENFEASalute, per un totale di 14,5 -quattordici,50- €/mese per dipendente), si proceda al saldo complessivo del dovuto per i mesi precedenti e comunque entro il versamento del prossimo 16 ottobre 2020.

Su l’F24 andranno compilati tanti righi tanti quanti sono i mesi per i quali si provvede al pagamento, indicando per ciascuno rigo il mese di competenza.




Coronavirus: ampliamento delle prestazioni 

dell'Ente Bilaterale Enfea

Per supportare aziende e lavoratori di fronte all’emergenza Coronavirus, noi di Confapi, insieme a Cgil, Cisl e Uil, abbiamo concordato un ampliamento delle prestazioni dell'Ente bilaterale Enfea, in vigore dal 1° giugno al 31 dicembre 2020.

Le prestazioni saranno riconosciute a lavoratrici, lavoratori e imprese iscritte ad Enfea, ed in regola con i versamenti, che abbiano assunto provvedimenti per il rispetto delle direttive impartite in materia sanitaria o per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nella sezione "Documenti" del sito ufficiale dell'Ente Bilaterale: www.enfea.it sono disponibili il relativo Regolamento aggiornato e la specifica modulistica.

Per maggiori chiarimenti, consulta l’accordo del 18/6/2020 disponibile al seguente link.

Si segnalano in particolare le nuove prestazioni seguenti:

  • le imprese che a fronte di un intervento realizzato in applicazione di quanto convenuto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto al contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e con il contributo del comitato aziendale di cui al punto 13, comma 1 dello stesso protocollo, hanno sostenuto costi per implementare le condizioni di sicurezza con specifico riferimento al protocollo Covid-19, in aggiunta ai normali adempimenti in materia di salute e sicurezza, presentando adeguata certificazione o documentazione potranno accedere al contributo una tantum a fondo perduto pari a:

  1. 500 € per le imprese fino a 30 dipendenti;

  2. 700 € oltre 30 dipendenti e fino a 150 dipendenti;

  3. 1000 per le altre


e comunque in misura non superiore al 50% della spesa rimasta a carico dell'azienda (al netto del 60% dell’importo che può essere portato detrazione di imposta).

  • le imprese che, in relazione ai suggerimenti/disposizioni indicate dalle amministrazioni pubbliche in materia di covid-19 abbiano, con accordo sindacale aziendale o in adesione ad accordo quadro in materia da definirsi a livello territoriale, deciso di accedere a modalità di lavoro agile e abbiano fornito ai propri dipendenti la strumentazione necessaria, compresa la connessione ad Internet, ai quali sia garantita l'integrale applicazione, del punto di vista salariale del contratto collettivo in essere (nazionale e aziendale) potranno accedere a un contributo pari a:

  1. 2000 € massimo per impresa con dipendenti in smart working sino a 10 unità, con un valore massimo individuale pari a 200 €

  2. 6000 € massimo per impresa con dipendenti in smart working dalle 11 unità in poi, con un valore massimo individuale
    di 150 €.




INIZIATIVE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO AL LAVORO IN PRESENZA DI COVID-19

Con Delibera Presidenziale ENFEA del 28/05/2020 sono state definite:

  1. La prosecuzione della sospensione del versamento della quota di adesione ad ENFEA a mezzo F24/Uniemens, anche a seguito di quanto assunto dal Governo in materia di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali/contributivi (con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del DL 34/2020 - Decreto rilancio, ai termini dell’Art. 126, viene posticipato al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ……, ai contributi previdenziali e assistenziali, ……, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all'art. 18 del Decreto Liquidità DL n. 23/2020.
  2. La proroga al nuovo termine del 30 giugno 2020 delle prestazioni straordinarie COVID-19 previste dal relativo Regolamento ai punti 1.B, 2.A, 2.B, che avevano iniziale riferimento al periodo 23 febbraio - 3 maggio 2020.
    Il termine ultimo di presentazione di tali richieste di contributo è fissato al 10 settembre 2020.

 

PRECISAZIONI IN ORDINE AI CONTRIBUTI PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

ENFEA, con le prestazioni -ordinarie e straordinarie- come disciplinate ai propri Regolamenti alle lettere:

  1. a) - Contributo per i lavoratori coinvolti in processi di ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  2. A - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CAUSA DI EFFETTI DIRETTI O INDIRETTI COVID-19;

ha inteso intervenire nei confronti dei lavoratori assoggettati ad una sospensione dell’attività lavorativa con correlata riduzione del reddito.

Ai fini di dare un’univoca interpretazione atta ad identificare il termine “giornata”, sia per la determinazione del limite delle 50 e/o 100 giornate per avere il titolo a percepire la prestazione 1.a), sia per avere titolo al riconoscimento del trattamento integrativo di 10,00 € previsto dalla prestazione 2.A, si stabilisce che la giornata da considerare è quella nella quale sia intervenuto un riconoscimento di almeno 4 ore di ammortizzatore sociale.

Spetta all’impresa che avanza la richiesta di prestazione comunicare il numero di giornate piene e o parziali (nel termine sopradescritto) di sospensione del lavoro riconosciuto dall’INPS per singolo lavoratore.


SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI CON SCADENZA COMPRESA TRA L'8 MARZO ED IL 31 MAGGIO 2020.

LE NUOVE PRESTAZIONI:

PER LE IMPRESE CHE ADOTTANO PRESIDI DI SICUREZZA SANITARIA ATTI A CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

A fronte di un intervento realizzato tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020, è previsto, con la presentazione di adeguata certificazione e/o documentazione, un  contributo a fondo perduto pari a:

  • € 500,00 per le imprese fino a 30 dipendenti;
  • € 700,00 oltre 30 dipendenti e fino a 150 dipendenti;
  • € 1.000,00 per le altre, e comunque non superiore al 50% della spesa sostenuta.

PER LE IMPRESE CHE ABBIANO CONCESSO O CONCEDANO ORE E/O GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO

Per la concessione ai propri lavoratori di giorni di permesso retribuito, aggiuntivo a quanto previsto dai CCNL applicati, è previsto un contributo di:

  • massimo € 2.000,00 per le imprese fino a 30 dipendenti;
  • massimo € 4.000,00 oltre 30 dipendenti e fino a 150 dipendenti;
  • massimo € 5.000,00 per le altre, comunque non superiore al 60% della spesa sostenuta.

PER I LAVORATORI CHE INCORRONO IN SOSPENSIONI DAL LAVORO CHE PREVEDANO L'INTERVENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

È previsto il contributo straordinario di massimo 26 giorni (pari a un mese lavorativo) con 10,00 €/giorno.

Detto importo è aggiuntivo a quelli già in essere che permangono con le attuali quantificazioni.


CASI DI UTILIZZO DI PERMESSI O ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DA PARTE DEL LAVORATORE

È riconosciuto un contributo mensile di € 500,00, riproporzionato per le ore di effettiva assenza, per il periodo interessato dai citati provvedimenti.

ULTERIORI PRESTAZIONI:

In aggiunta alle precedenti, sono state introdotte le seguenti prestazioni, non strettamente correlate alla fase contingente di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid -19:

  • contributo per i costi sostenuti per la frequenza della scuola elementare (mensa, etc.) € 150,00 anno;
  • contributo di € 700,00 alla lavoratrice o al lavoratore inserito in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 DLGS 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione di almeno 1 mese.
Per dettagli: http://www.enfea.it/

LE MISURE DI ENFEA SALUTE A SUPPORTO DI AZIENDE E LAVORATORI - EMERGENZA CORONAVIRUS

Enfea Salute, in questo momento di grande difficoltà, ha deciso di sostenere con forza le sue imprese e i suoi lavoratori adottando le seguenti misure:

1- SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Disposta la sospensione dei versamenti con scadenza compresa tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 alle imprese, mantenendo attivo il diritto alla copertura sanitaria integrativa prevista da Enfea Salute, ferma restando la corretta contribuzione nei mesi precedenti e, nei modi che saranno previsti, la corresponsione successiva del dovuto.

2- ESTENSIONE PIANO SANITARIO IN CASO DI CONTAGIO COVID-19

A partire dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020, è prevista un’estensione del piano sanitario a valere sugli aventi diritto in regola con la contribuzione al Fondo in caso di positività al virus Covid-19.

Verrà riconosciuta:

  • un'indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero;
  • un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno, qualora si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare.




ENFEA SALUTE:


ISTRUZIONI OPERATIVE AVVIO CONTRIBUZIONE ENFEA SALUTE - MAGGIO 2019: CLICCA QUI

In data 25 ottobre 2018 è nato Enfea Salute, il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle aziende che applicano i CCNL UNIONALIMENTARI, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE e CARTOTECNICA-GRAFICA-INFORMATICA-SERVIZI Confapi. Lo scopo del Fondo è quello di erogare esclusivamente prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione.

La contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 mese) per ciascun lavoratore a carico dell’azienda. Tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2019

Sono iscritti ad Enfea i lavoratori dipendenti – superato il periodo di prova – rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:

• contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part – time o a domicilio;

• contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;

• apprendistato.

La sussistenza dei requisiti di adesione, mantenimento e/o perdita del diritto alle prestazioni sono definite da Enfea Salute con apposito regolamento.

Il Piano Sanitario del Fondo Enfea Salute è attivo.

Dal 1° settembre 2019 puoi richiedere i rimborsi e dal 1° ottobre 2019 puoi prenotare le prestazioni.


Tutte le informazioni sul sito www.enfeasalute.it



ENFEA:


Vi informiamo che dal 15 marzo 2019 sono operative, da parte di ENFEA - ENTE BILATERALE CONFAPI, le ulteriori nuove prestazioni welfare a favore delle aziende e dei loro dipendenti

a) Contributo spese Scuola Media Inferiore; b) Contributo spese Scuola Media Superiore; c) Contributo spese Università; d) Contributo spese Laurea; e) Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico (autobus e/o treno); f) Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL

Tali prestazioni si aggiungono a quelle già esistenti.

Comunichiamo, inoltre, che dal 1° aprile 2019 le prestazioni di ENFEA potranno essere richieste ESCLUSIVAMENTE tramite la nuova procedura telematica online disponibile nell'"Area Aziende": clicca qui. A partire da quella data, pertanto, non potranno più essere accettate le richieste ricevute tramite PEC > Per richiedere la password di accesso al portale cliccare su AREA AZIENDE  e poi su “OTTIENI NUOVA PASSWORD”. Prima di procedere, Vi invitiamo a leggere il “Manuale Operativo”. 

Le prestazioni possono essere richieste dalle imprese che applicano i CCNL Confapi UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE, CARTOTECNICA-GRAFICA-INFORMATICA-SERVIZI, UNIONALIMENTARI, LEGNO-ARREDAMENTO E ANIEM (comparti non edili) purché in regola con le contribuzioni contrattualmente previste e obbligatorie: CLICCA QUI.

Le nuove tipologie di prestazioni contribuiscono a rendere ENFEA uno strumento di eccellenza nell'ambito delle relazioni sindacali e consentire alle aziende e ai lavoratori di usufruire di una specifica gamma di interventi in materia di welfare e di sostegno al reddito


Le prestazioni di ENFEA, quali sono e come richiederle - Il REGOLAMENTO ENFEACLICCA QUI


  • Consulta la locandina con le prestazioni ENFEAclicca qui


Modulistica: CLICCA QUI




RUBRICA A CURA DI MORENO POLIDORI, AL QUALE È POSSIBILE RIVOLGERSI PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O EVENTUALI CHIARIMENTI: 
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Circolare avvio contribuzione Enfea Salute.pdf