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Legge di Bilancio 2021: principali novità in materia di Lavoro e opportunità per le imprese
Data: 12/01/2021

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro d'interesse per le PMI.

Sgravi contributivi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 (al loro primo impiego)

Si prevede:

  • per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di soggetti fino a 35 anni,
  • effettuate nel 2021 e nel 2022,

che l'esonero contributivo, di cui alla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), sia:

  • riconosciuto nella misura del 100% (con esclusione dei premi Inail),
  • per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi al Sud),
  • nel limite massimo di 6.000,00 euro annui.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a:

  • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo,
  • ovvero, a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne


Si prevede:

  • per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,
  • effettuate nel 2021 nel 2022,

di donne lavoratrici:

  • prive di lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in aree svantaggiate oppure se assunte da imprese appartenenti ad un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità (superiore al 25%) occupazionale di genere,
  • disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti,
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti,

che sia riconosciuto l’esonero contributivo:

  • nella misura del 100% (con esclusione dei premi Inail),
  • per un periodo massimo di 18 mesi (12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato),
  • nel limite massimo di 6.000,00 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga contratti a tempo determinato acausali

Proroga fino al 31 marzo 2021 del termine sino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati:

  • per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi),
  • e per una sola volta,

anche in assenza delle seguenti condizioni poste dal D.Lgs. n. 81/2015:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Proroga del divieto di licenziamenti

Estensione fino al 31 marzo 2021 del divieto di procedere a:
  • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo,
  • e a licenziamenti collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Proroga CIG Covid-19

Concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario, previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito in legge) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, a codeste 12 settimane aggiuntive previste.

Concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1 gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale


Si riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale con causale Covid-19 nel periodo 1 gennaio-31 marzo 2021,

  • un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
  • per un periodo massimo di 8 settimane,
  • fruibile entro il 31 marzo 2021.

Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Congedo paternità

Per l'anno 2021 è previsto:

  • aumento durata congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;
  • proroga della possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. congedo facoltativo), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria di quest'ultima.
  • congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.



Focus a cura del personale di riferimento:

Moreno Polidori, Coordinatore dell'Associazione, abilitato avvocato e giurista d’impresa: polidori@confapipesaro.it


Le aziende interessate possono contare sul supporto dell'Associazione.




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